Share |

Cessione del quinto dello stipendio: l’assicurazione sulla vita va considerata ai fini dell’usura

Il dottor Giuseppe Serafini

Novara - (i.p.) Ai fini della definizione dello sforamento o meno del tetto dell’usura in relazione al finanziamento erogato della banca, in merito alla cosiddetta “cessione del quinto dello stipendio”, bisogna considerare tutte le spese addebitate al cliente. Ciò significa che nel conteggio va inserito anche il contratto di assicurazione sulla vita che, in questo contesto, viene imposto al momento del prestito. A dettare questa specifica direzione interpretativa in maniera chiara e univoca è stato il Tribunale di Padova con un’ordinanza del 13 aprile 2014.

Come funziona il contratto di assicurazione? La prassi normativa prevede che nel momento in cui il cliente sottoscrive la cessione del quinto dello stipendio la banca, al fine di mettersi al riparo da un’eventuale mancata restituzione dell’intera somma finanziata, condizione legata in particolare o alla perdita del lavoro da parte del cliente o alla morte dello stesso, imponga la sottoscrizione di una polizza assicurativa. Questa polizza prevede la copertura del rischio vita e/o del rischio impiego. Facile intuire come il primo tipo di assicurazione legata al rischio vita serva a tutelare l’istituto di credito nell’eventualità in cui il lavoratore e pensionato muoia prima del termine della restituzione del prestito in tutta la sua interezza. Per quanto riguarda la seconda tipologia di assicurazione, quella per rischio impiego, con questa polizza la banca si mette al riparo qualora il lavoratore venisse licenziato e non sarebbe più in grado di saldare il debito nei confronti dell’istituto di credito. Tornando alla sentenza del Tribunale di Padova, i giudici hanno stabilito che nella determinazione del tasso-soglia usurario previsto dalla legge (L. 108/96) deve essere conteggiato anche il costo dell’assicurazione sulla vita stipulato a garanzia della cessione dello stipendio. Un costo dunque che va sommato a quello degli interessi. Le spese sostenute dal cliente per l’assicurazione sono comprese nei costi obbligatori dell’esercizio del credito, costi resi obbligatori dalla legge che impone alla banca di dotarsi di misure di garanzie per tutelarsi dai rischi di non riuscire più a recuperare l’intero finanziamento erogato al cliente. Così anche il costo dell’assicurazione sulla vita va inserito nel corposo elenco di voci (definito dall’art.2 della L. 108/96), che include commissioni, remunerazioni e spese (escluse imposte e tasse), che come stabilito dalla giurisprudenza vanno aggiunti agli interessi per constatare il superamento della soglia dell’usura.

L’ancora del ricorso all’articolo 700 - Quindi nella cessione del quinto dello stipendio, qualora si verifichi il superamento della soglia d’usura il cliente ha la possibilità di ricorrere al noto articolo 700 del Codice di procedura civile, in modo da difendersi in maniera immediata e interrompere così i pagamenti (almeno in via provvisoria) per gli interessi esosi. Con il ricorso all’articolo 700 il debitore può dunque chiedere al tribunale un provvedimento d’urgenza che sospenda con effetto immediato il pagamento delle rate residue del finanziamento sul quale ricadono i sospetti di usura. In ogni caso per poter far valere i propri diritti e accedere alla procedura di ricorso all’articolo 700, il cittadino deve essere in grado di dimostrare due presupposti: il grave danno (non poter far fronte alle esigenza basilari della vita) che subirebbe qualora il giudice non sospendesse immediatamente il pagamento delle rate del finanziamento e l’evidenza del diritto rivendicato riscontrabile da una semplice analisi generale della situazione.

Il Dr. Giuseppe Serafini assiste i clienti nella gestione dei propri debiti. Riceve su appuntamento presso lo Studio Blu Mora – Novara, via Andrea Costa 27 - Tel. 0321.033.231. Mantieniti informato sul sito www.studioblumora.it o sulla nostra pagina facebook facebook.com/studioblumora. Orari: lun-ven 9.30-12.30 e 14.30-18.