Novara - (i.p.) La nuova Tasi e la vecchia Imu: due tasse diverse nel nome, ma non nella sostanza, né per l'impatto (pesante) che avranno sulle tasche dei proprietari. La TASI è la tassa sui servizi indivisibili: introdotta con la Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) e calcolata come la vecchia IMU, colpirà la prima casa (che non paga l'Imu), mentre per quanto riguarda tutti gli altri immobili si aggiungerà all'Imu, almeno in quei Comuni che decideranno di utilizzare l'ulteriore margine di aumento (fino allo 0,8 per mille) oltre il tetto massimo dell'Imu stessa e in quelli che nel 2013 non avevano raggiunto il limite del 10,6 per mille. A quattro settimane da lunedì 16 giugno, primo termine per i pagamenti, tutto è ancora nebuloso e poco chiaro. Intanto, entro venerdì 23, i Comuni dovrebbero approvare le delibere con le aliquote Tasi e dovranno pubblicare le delibere, per avere validità già sul pagamento del 16 giugno, entro sabato 31 maggio. Se le delibere esistono, se ne dovranno applicare le regole, in caso contrario, la Tasi sulla prima abitazione non si dovrà versare e si pagherà l'intero importo entro il 16 dicembre, quando il Comune avrà fatto le proprie scelte; sugli altri immobili, si pagherà in misura pari alla metà dell'aliquota standard dell'1 per mille (quindi, lo 0,5 per mille) e per il saldo di dicembre si vedrà. Sull'Imu è tutto più semplice: basterà applicare le aliquote dell'anno precedente. I versamenti restano invariati quindi, 16 giugno l'acconto e 16 dicembre il saldo: il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, così come per l'IMU; mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
La Legge 68/2014 ha previsto per il versamento della TASI 2014: per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota base, pari all'1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale; mentre per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico del MEF la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
Rientrano nella categoria di abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Tale agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare.
Luisa De Magistris
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