Novara - (i.p.) La “cedolare secca”, introdotta nel 2011, è un regime facoltativo opzionale di tassazione sostitutiva dei redditi fondiari, derivanti dai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche, proprietari o usufruttuari, purché i conduttori non svolgano attività di impresa o di arti e professioni. I vantaggi sono svariati, a partire dall’esenzione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. Sostanzialmente consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). La scelta della cedolare secca, che può essere effettuata per i contratti pluriennali anche successivamente seguendo le regole ordinarie e non rimborsando imposta di bollo e di registro precedentemente versate, implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. L’opzione dura per l’intero periodo del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione con un preavviso di 30 giorni antecedenti alla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, è prevista però un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
• nei comuni con carenze di disponibilità abitative.
• nei comuni ad alta tensione abitativa.
Dal 2013 l'aliquota ha subito una variazione, riducendosi al 15%, e grazie al D.L. Misure urgenti per l’emergenza abitativa approvato il 12 marzo 2014 per il quadriennio 2014-2017 è stata ulteriormente ridotta al 10%. Le locazioni libere, invece, rimangono con l’aliquota al 21%. L’obiettivo del governo nel rendere il contratto di locazione agevolato o concordato sempre più conveniente, è quello di “far emergere” il “non dichiarato”, invogliando le parti alla registrazione del contratto.
Anche per i contratti “3+2” già in essere a partire dal primo gennaio 2014 e fino al 2017, è possibile godere dell’aliquota agevolata.
Sul piano fiscale il reddito assoggettato a cedolare:
• è escluso dal reddito complessivo
• sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
• il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
Per ulteriori informazioni: Caf CGN SpA - Il Caf dei professionisti, via Brescia 2 Novara - cell. 334 3387343.
Luisa De Magistris