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GUARDIA DI FINANZA: OPERAZIONE SALDI SICURI

ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ESERCENTI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL COMMERCIO

Novara - Il Comando Provinciale di Novara, a tutela del consumatore e per prevenire il diffondersi di pratiche commerciali in contrasto al principio della libera e leale concorrenza, avvalendosi delle dipendenti Compagnie di Novara e Borgomanero, svolgerà in tutto il territorio della Provincia novarese controlli mirati nei confronti degli esercizi commerciali. In particolare verrà monitorato il rispetto delle regole dei cosiddetti “saldi” di fine stagione. Alcuni di questi obblighi riguardano l’esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e, nel caso di saldi, si ricorda, deve essere riportato il prezzo da scontare, la percentuale di sconto ed il prezzo finale; a nulla vale l’uso di un eventuale cartello riportante scritte del tipo “vetrina in allestimento” o similari.

Nel caso di esercizi convenzionati con una società che emette carte di credito, i titolari dei negozi sono tenuti ad accettarle per i pagamenti anche nel periodo dei saldi, senza maggiorazioni. In tema di garanzie sui prodotti, si ricorda che è necessario richiedere e conservare sempre lo scontrino fiscale d’acquisto che garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce, a patto che questa sia difettosa, anche se il venditore dichiari che i capi in saldo non si possono cambiare.

L’ operazione “SALDI SICURI” continuerà per tutto il periodo dei saldi.

I nostri consigli per i saldi: sono partiti i saldi invernali! Seppur prevediamo una contrazione degli acquisti (dato il periodo di crisi che sta colpendo ormai da tempo le famiglie italiane) per molti sarà caccia all’affare. Ecco allora qualche consiglio utile per acquistare in modo consapevole e conveniente evitando di prendere il tradizionale “bidone”:

– Non farsi prendere dalla frenesia dell’acquisto e dal volere comprare a tutti i costi;

– È bene preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe);

– diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale;

– per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;

– non comprare capi d’abbigliamento che non hanno l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno anche l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che è un riscontro affidabile di quella di composizione;

– preferire i prodotti di marca nota, che nel settore dell’abbigliamento danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;

– controllare sempre le taglie quando si tratta di un capo d’abbigliamento a due pezzi, se è venduto a prezzi stracciati e se  non è ammessa la prova di indossabilità, poiché potrebbero essere due taglie diverse. Inoltre, è utile sapere che i negozianti:

– sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia;

– sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’articolo 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;

– possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come ha previsto l’articolo 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del ministero delle Finanze del 5 giugno 1992.

Contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va invece precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio, ma quella a saldo deve essere tenuta separata e ben individuabile rispetto a quella di prezzo normale. In questo caso, oltre al prezzo di vendita va indicata la percentuale di sconto, ma nessuna norma prevede un minimo di sconto, che è completamente libero e può essere anche “sottocosto” senza osservare le relative regole.