Novara - Cambiano in Piemonte le modalità per usufruire dell'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici da parte degli aventi diritto all'esenzione, che restano i soggetti: - con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 €. Cod. E01; - titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 €, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico. Cod. E02; - titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno sociale. Cod. E03; - titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 €per ogni figlio a carico. Cod. E04. Dal 1 agosto non sarà più il paziente ad autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti per l'esenzione, ma, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2009 sarà il Medico prescrittore (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera scelta, Specialista ambulatoriale convenzionato e specialista ospedaliero) a riportare il codice di esenzione E01, E02, E03, E04 sull'impegnativa medica (ricetta "rossa" del Servizio Sanitario Nazionale o ricetta interna), su richiesta del paziente ed a seguito di esibizione del certificato di esenzione. Il riconoscimento del diritto all'esenzione viene rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e ai Medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno. Per il 2011, l'ASL "NO" ha provveduto nel corso del mese di luglio a stampare ed inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti nell'elenco ministeriale (circa 47.000 persone) il certificato che attesta il diritto all'esenzione per reddito da esibire al medico prescrittore, valido fino al 31 marzo 2012. Gli utenti che ritengono di avere diritto all'esenzione, ma che non avranno ricevuto il certificato di esenzione entro il 31 luglio 2011, potranno recarsi agli Sportelli Distrettuali aziendali negli orari di seguito indicati ed effettuare un'autocertificazione per ottenere il rilascio del certificato: Arona - piazza De Filippi 2 dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00; martedì e giovedì 14.00 - 15.30. Borgomanero - viale Zoppis 6 dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30; mercoledì 14.00 - 15.30. Ghemme - via Castello 7 da martedì a giovedì 9.00 - 12.30; lunedì e venerdì 14.00 - 15.30. Novara - via dei Mille 2 dal lunedì al venerdì 8.10 - 15.00. Biandrate (sportello chiuso dal 9 al 12 agosto) - via Greppi 9 lunedì, mercoledì e venerdì 8.00 - 13.00; martedì e giovedì 10.00 - 13.00. Vespolate (sportello chiuso dal 29 al 31 agosto) - via Tonale 16 da lunedì a venerdì 8.00 - 13.00.
Carpignano Sesia - via Cavour 12 da martedì a giovedì 8.00 - 13.00; lunedì e venerdì 10,00 - 13,00. Trecate - via Rugiada 20 dal lunedì al venerdì 8.10 - 12.30 e 13.30 - 15.30. Galliate - via Varzi 21 dal lunedì al venerdì 8.10 - 13.00 e 14.00 - 15.30. Oleggio - via Gramsci dal lunedì 8.30 - 12.30. Tutte le autocertificazioni rese ai fini dell'ottenimento dell'esenzione per reddito saranno trasmesse dall'ASL NO all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell'Economia e Finanze per gli accertamenti sulle dichiarazioni non veritiere come previsto dalla legge. Si ricorda a tutti i cittadini che la legge prevede sanzioni amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false relativamente alla propria posizione reddituale e/o a quella dei componenti il nucleo familiare. Si precisa che negli elenchi Ministeriali non sono inclusi gli utenti con esenzione E02 ed i nuovi nati; pertanto per queste categorie è sempre necessario richiedere il certificato agli Sportelli Distrettuali.