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Niente botti a Capodanno anche a Novara

Novara - Dopo Galliate e Borgomanero anche Novara dice No ai botti di Capodanno, una scelta fatta soprattutto per tutelare i più piccoli, le persone anziane e in particolare gli 'amici a 4 zampe'. Questo il testo dell'ordinanza firmata dal vice sindaco Nicola Fonzo.

 

 

ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELL’USO DI STRUMENTI PIROTECNICI (FUOCHI D’ARTIFICIO, BOTTI E SIMILI) NEL TERRITORIO COMUNALE DAL GIORNO 30 DICEMBRE 2014 AL GIORNO 7 GENNAIO 2015.

IL SINDACO

PREMESSO:

  • Che si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso delle festività di fine anno di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria;
  • Che tale condotta generalizzata turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi compromettendo le normali condizioni di sicurezza;
  • Che tale usanza minaccia altresì l’incolumità psicofisica degli animali e che il Comune è responsabile della vigilanza sulla osservanza di leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
  • Che ulteriori danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici a effetto illuminante;
  • Che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti siano fortemente legati alla vendita e all’utilizzo illegale di prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
  • Che l’assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special modo nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare la copertura per l’attuazione di condotte criminali;
  • Che occorre dunque adottare specifico provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e conseguentemente vietare dal giorno 30 dicembre 2014 al giorno 7 gennaio 2015 ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico con particolare riguardo a quelli con effetto scoppiante (cosiddetti botti e petardi) e ai razzi utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO l’art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE che lascia alle autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l’uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d’artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed in particolare di adottare provvedimenti volti a vietare o a limitare l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale;

VISTI l’art. 57 del R.D. 18.06.1931 n. 773, l’art. 110 del R.D. 06.05.1940 e 703 del C.P.;

VISTO l’art. 54 del D.L.vo 18.08.2000 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in Legge 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4bis del D.L. 267 del 18.08.2008 e S.M.I.;

VISTO il D.L. 04.04.2010 n. 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplodenti, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con D.L. 25.09.2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione di prodotti pirotecnici

RACCOMANDA

Di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso né tantomeno di provare a riaccenderli.

Agli esercenti la potestà parentale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

A partire dal giorno 30 dicembre 2014 fino al giorno 07 gennaio 2015

  • Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria 4° e 5° ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie;
  • Il divieto, a partire dal giorno 30 dicembre 2014 fino al giorno 07 gennaio 2015, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V°”, D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché gli articoli pirotecnici teatrali e di altri tipi confezionati per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
  • Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta di identità;
  • Ai minori di anni 14 è altresì vietato, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 58/2010, l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi d’artificio di cui alla categoria V°, D ed E (ora nella categoria 1);
  • Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 T.U.L.P.S.;
  • Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre , balconi, lastrici solari e simili di consentire a chiunque l’uso per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 (da Euro 25.00 a Euro 500.00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 legge citata.

Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Di inviare la presente Ordinanza:

-       Al Prefetto di Novara;

-       Al Corpo di Polizia Locale;

-       Agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

-       Ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;

-       Ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune (dell’art. 3 co.4° e art. 5 co. 3° , della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.);

Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.