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Novara - La Regione Piemonte ha confermato la validità delle esenzioni E01 - E03 - E04 (già rilasciate in precedenza e in scadenza al 31 marzo 2019), sino al 31/03/2020 senza alcun obbligo per l'assistito che, quindi, non dovrà recarsi all'ASL territorialmente competente, finché permangono le condizioni di status e reddito autocertificate.
Si ricorda che il soggetto, avente diritto all'esenzione er reddito dal pagamento del ticket sulle visite/prestazioni specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici, è:
La validità del Codice E05, relativo all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte - compresi tra i 6 e i 65 anni di età -, con reddito familiare inferiore a € 36.151,98, non è più efficace dal 01/03/2019 a seguito di Delibera regionale.
Chi è titolare di esenzione Cod. E02 - disoccupati e lavoratori in mobilità - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico, per poter rinnovare il certificato:
Il concetto di nucleo familiare è stabilito con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1993 [art. 1] che recita: “… ai fini dell’individuazione del reddito familiare… concorrono i redditi complessivi, riferiti all’anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare (coniugi legalmente sposati + familiari a carico)”.
Tutte le autocertificazioni rese per l'ottenimento dell'esenzione per reddito, sono trasmesse dall'ASL all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell'Economia e Finanze per gli accertamenti sulle dichiarazioni non veritiere come previsto dalla legge. La legge prevede sanzioni amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false relativamente alla propria posizione reddituale e/o a quella dei componenti il nucleo familiare.