Novara - In occasione dell’avvio della manifestazione Novara Streetgames, è stata pubblicata ieri all’albo pretorio del Comune di Novara l’ordinanza “Disposizioni per tutelare l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il decoro urbano – Divieto di consumo e somministrazione in contenitori di vetro e di alluminio delle bevande in occasione dell’evento Streetgames”.
L’ordinanza prevede, nelle date in cui si svolgono gli Streetgames, ossia dal 24 giugno al 2 luglio, dalle ore 19 alle ore 6, nell’area interna alla cerchia dei Baluardi (zona compresa da Baluardo Partigiani, Baluardo Lamarmora, Baluardo Massimo D’Azeglio, Viale Buonarroti, Via Biglieri, Largo don Minzoni, Barriera Albertina, Baluardo Sella e Piazza Cavour) e in via Marconi e viale Dante, il divieto di:
- somministrazione, vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità. I gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione e realizzando, invece, la mescita in bicchieri di plastica leggera;
- consumo in luogo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- detenzione in luogo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori dagli appositi raccoglitori.
- divieto di vendita da asporto di bevande superalcoliche (prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume) in contenitori di qualsiasi natura.
Gli esercizi pubblici ubicati nell'area oggetto della presente ordinanza possono:
- vendere bevande anche alcoliche in qualsiasi tipo in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo sul posto, all’interno dei locali dell'esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata;
- vendere bevande superalcoliche in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo sul posto, all’interno dei locali dell'esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, soltanto a chi è seduto al tavolo.