Share |

Animali domestici: i doveri e le responsabilità

Qualche consiglio e suggerimento dal dottor Vincenzo Guarino
Vincenzo Guarino

Trecate - Un'ordinanza del Ministero della Salute ha aggiornato alcune vecchie disposizioni volte alla migliore custodia ed educazione degli animali domestici, sia per proteggere gli animali che per scongiurare il rischio di condotte aggressive da parte dell'animale. Si è affrontato anche il problema dei randagi o degli smarriti: se un cane sembra abbandonato ed è privo di targhetta in area urbana si deve attivare la Polizia Municipale o chiamare il numero verde del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente; in autostrada occorre contattare invece la Polizia Stradale. Intanto la legge attribuisce ai proprietari di animali domestici la responsabilità per i danni causati a terzi in caso di aggressioni. Il proprietario è sempre responsabile del controllo del proprio animale e dovrà risponderne sia in sede civile che in sede penale. La legge non fa differenza fra il caso in cui il danno sia stato cagionato a terzi dall'animale in un momento in cui esso si trovava sotto la custodia del proprietario e il caso in cui l'animale fosse fuggito o si fosse smarrito e avesse in quel periodo di tempo compiuto atti dannosi nei confronti di terzi. Il proprietario dell'animale ne è sempre responsabile. Infatti la natura della responsabilità contemplata dall'art.2052 del Codice Civile è di tipo oggettiva, cioè una responsabilità che si realizza, come dicevo in precedenza, in capo al proprietario dell'animale. L'ordinanza del Ministero della Salute dispone l'obbligo di usare sempre il guinzaglio per i cani che si trovano all'interno delle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, a meno che non ci si trovi all'interno di aree per cani appositamente individuate dai Comuni. Oltre al guinzaglio è necessaria anche la museruola. È fatto obbligo inoltre di raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Per capire come fare a detenere nel modo corretto un un animale domestico, parliamo in particolare del cane, i Comuni sono chiamati a mettere a disposizione alcuni percorsi formativi, con il rilascio finale del cosiddetto ‘patentino’. Inoltre è previsto che i servizi veterinari delle Asl, che dovessero rilevare un rischio per l'incolumità pubblica delle persone possano stabilire alcune specifiche misure di prevenzione da adottare per quei cani che, a seguito di una valutazione del comportamento, fossero ritenuti di natura aggressiva. L'ordinanza ha stabilito inoltre alcuni divieti, cui devono attenersi i proprietari dei cani. In particolare è vietato: 1) l'addestramento che esalti l'aggressività dei cani; 2) qualsiasi operazione di selezione o incrocio con lo scopo di svilupparne l'aggressività; 3) il sottoporre i cani alla somministrazione di sostanze proibite quali eccitanti, allo scopo di accrescere il rendimento fisico nel corso di una competizione. Sono inoltre vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare le loro caratteristiche fisiche del loro corpo, con particolare riferimento al taglio delle orecchie, all'estirpazione di unghie e denti, al taglio della coda. L'unica eccezione è quella in cui un medico veterinario consideri tali interventi necessari nell'interesse dell'animale medesimo. Gli interventi che fossero effettuati in violazione della legge sono da considerarsi un reato, rubricato come ‘Maltrattamento di animali’ e regolato dall'art. 544-ter del Codice Penale, punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre sono banditi gli spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali ed è vietato altresì il combattimento tra animali. Le multe sono molto salate e anche gli anni di reclusione; da ricordare che le nuove norme colpiscono coerentemente anche chi favorisce, contribuisce o partecipa in qualche modo all'attività delittuosa. Infine da ricordare che chi abbandona o maltratta gli animali commette reato. Anche in questi casi sono previste contravvenzioni e ammende e anche l'arresto. Infine, c'è l'uccisione di animali. È il delitto commesso da chi, per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale o causi una lesione o lo sottoponga a sevizie, a fatiche, a lavori insopportabili per le sue caratteristiche fisiche. Le pene naturalmente sono molto elevate. Per concludere ricordiamoci della legge n.189 del 2004 che ha anche sancito il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti, stabilendo per chi violi tali disposizioni pene severe, oltre l'ammenda e la confisca e la distruzione del materiale.

dott. Vincenzo Guarino