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Chi è l’Amministratore di Sostegno?

Alcune considerazioni del dott. Vincenzo Guarino
Vincenzo Guarino

TrecateL'Amministratore di Sostegno è la persona nominata dal Giudice Tutelare per assistere chi si trova nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della sua vita quotidiana. Questa figura innovativa sta avendo larga diffusione nel nostro Paese. L'obiettivo di queste esposizioni è quello di far conoscere questa nuova figura, le sue funzioni e i suoi poteri. Con la legge 6/2004 il nostro Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento questa nuova misura di protezione giuridica e l'art. 1 della su menzionata legge recita: L'A. di S. tutela le persone prive in tutto o in parte di autonomia, al fine di assisterle, sostenerle, rappresentarle nelle e per le funzioni della loro vita quotidiana. Possono chiedere la nomina dell'A. di S.: 1) Il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; 2) I suoi familiari entro il 4° grado: cioè genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini; 3) gli affini entro il 2° grado e quindi: cognati, suoceri, generi e nuore; 4) il Pubblico Ministero che è un organo dell'amministrazione della giustizia; 5) iI tutore o curatore. Non possono ricoprire le funzioni di A.di S. gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il soggetto beneficiario. La richiesta va presentata al Giudice Tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente e senza l'assistenza tecnica di un Avvocato. Cosi si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione. La scelta dell'A. di S. avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario ai sensi dell'articolo 408 del nostro codice civile. L' A.di S. può essere designato dallo stesso interessato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In presenza di gravi motivi il Giudice tutelare può designare con decreto motivato un A.di S. diverso. Il genitore superstite può designare l'A.di S. al figlio perché è un soggetto legittimato, affidando la disposizione ad un testamento (olografo, pubblico o ad una scrittura privata autenticata). Nel prossimo numero del giornale parleremo: 1) dei poteri e doveri dell'Amministratore di sostegno; 2) della sua sostituzione; 3) e se l'Amministratore di Sostegno ha diritto a ricevere un compenso. 

Dott. Vincenzo Guarino