Trecate - Negli ultimi anni è diventata di grande attualità la questione della costruzione "ex novo" di ascensori in palazzi sprovvisti, in parte per la vetustà degli edifici, ma anche e soprattutto per l'innalzamento dell'aspettativa di vita e dell'età media dei condomini all'interno degli stessi. Accanto al costo economico c'è altresì spesso uno spazio da sacrificare, in quanto un ascensore può eliminare un androne condominiale,una terrazza o un locale comune,oppure ridurre l'uso delle scale. In questi casi possono verificarsi dissidi tra la maggioranza dei condomini che è favorevole alla costruzione dell'impianto,mentre i contrari sono, ad esempio, i proprietari degli appartamenti al piano terra o degli appartamenti i cui balconi o terrazze confinano con il vano in cui viene costruito l'ascensore,ma può accadere il caso contrario,ovvero quello in cui, non essendovi una maggioranza di condomini favorevoli ai lavori,uno o alcuni condomini richiedano di installare a proprie spese, l'impianto di ascensore per eliminare o ridurre, le difficoltà di accesso agli immibili dei piani superiori. Numerose dono state le sentenze nel tempo a favore dell'interesse generale alla costruzione dell'ascensore. Una recentissima riguarda due donne, proprietarie di un appartamento al terzo piano di un condominio, chiedevano l'autorizzazione a quest'ultimo di poter costruire a proprie spese, un ascensore nella tromba delle scale, utilizzando anche una parte delle scale attigue. L'assemblea condominiale negava il permesso, asserendo altresì che la riduzione delle scale fosse vietata dalla legge. I giudici di primo e secondo grado dichiaravano il diritto delle condomine all'installazione dell'ascensore, seppure di dimensioni ridotte e riducendo nel contempo la larghezza delle scale. La suprema Corte di Cassazione adita, con la sentenza del 14 giugno 2022 n.19087 ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma. La Suprema Corte inoltre ha sostenuto che l'installazione di un ascensore su area comune è lecita, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche o comunque di agevolare l'accesso alle proprie abitazioni, trattandosi di un diritto fondamentale e conferisce legittimità all'intervento innovativo. Infatti, l'interesse all'installazione, nonostante il dissenso di alcuni condomini, è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti. Inoltre la Sprema Corte prendeva posizione anche con riferimento alla questione della dimensione delle rampe di scala invocata dai condomini dissenzienti per bloccare i lavori, affermando, i lavori medesimi di costruzione dell'ascensore funzionali alla riduzione delle barriere architettoniche, non sussisteva alcun obbligo inderogabile sulla dimensione minima delle scale,potendo essere decisa autonomamente in sede di progettazione tecnica. Come si vede, il parere della Suprema Corte di Cassazione fa testo per coloro che volessero intraprendere la costruzione dell'ascensore mancante in un condominio.
dott. Vincenzo Guarino