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Lavori in condominio: i morosi rischiano di più

Qualche consiglio e suggerimento dal dottor Vincenzo Guarino
Vincenzo Guarino

Trecate - Capita spesso che in taluni condomini vengano effettuati lavori edilizi e sovente succede che taluni condòmini non paghino nei tempi e modi stabiliti la somma da loro dovuta e di conseguenza la ditta esecutrice dei lavori (e quindi creditrice) invii una diffida al condominio,  esigendo il pagamento dovuto. La regola generale è che la ditta creditrice, che ha eseguito i lavori nel condominio, può aggredire solo i condomini morosi. Infatti l'art. 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione al codice Civile, recita: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”, cioè dopo le azioni legali intentate contro i condomini morosi. In campo giuridico a lungo si è chiesto se - per il pagamento delle spese di manutenzione delle parti comuni del condominio o anche per le prestazioni rese da fornitori e appaltatori nei confronti del condominio medesimo - i vari condòmini siano responsabili solo per la propria quota o anche per quella dei morosi. La Suprema Corte di Cassazione recentemente ha affermato che le obbligazioni condominiali hanno natura ‘parziale’, aspetto questo che offre maggiori garanzie per i condòmini, poiché in tal senso essi sono obbligati soltanto al pagamento della loro quota e quindi non devono farsi carico anche di chi non ha ancora pagato o non intende pagare. Questa sentenza della Cassazione è molto importante, perché prima ciascuno dei condòmini debitori era obbligato a sostenere l'intero ammontare del debito, come se fosse l'unico debitore. Pertanto la ditta appaltatrice non può aggredire in via esecutiva direttamente il condominio o i singoli condòmini che hanno già provveduto a saldare la loro quota, ma spetterà all'Amministratore provvedere alla pubblicazione del piano di riparto delle spese e indicare alla ditta creditrice, proprio ai sensi del predetto art.63 delle disposizioni Attuative al Codice Civile, la lista dei condòmini morosi. Le sentenze e le decisioni dei giudici di merito hanno chiarito difatti che i creditori del condominio hanno diritto all'ottenimento di questa lista, al fine di procedere con le rispettive azioni, al recupero del credito, verso ciascuno dei condomini morosi, in ragione della loro quota. Tanto premesso, solo quando l'ente creditore non fosse riuscito ad ottenere soddisfazione dai debitori morosi, potrà agire nei riguardi dei condomini ‘diligenti’ ( cioè di coloro che avevano già pagato la loro quota). Non serve pertanto che il condominio citi in giudizio i debitori morosi, poiché ciò è onere della ditta appaltatrice, se vuole riscuotere il proprio credito. Diversamente, quando sia stato dal creditore esperito il tentativo infruttuoso sui condòmini morosi e si sia pertanto proceduto all'aggressione di quelli in regola, il condominio potrà rivalersi sui condòmini morosi.

dott. Vincenzo Guarino