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Ordinanza... anti-botti di Ferrari a Galliate

Galliate - Riportiamo l'ordinanza con la quale il sindaco di Galliate, Davide Ferrari, di ftto ha vietato i botti a Capodanno in città: "Considerato che durante il periodo festivo, e in particolar modo in occasione del capodanno, è consuetudine effettuare l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ecc. e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loro utilizzo spesso incontrollato anche da parte di minorenni; rilevato che determinati articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provoca inquinamento atmosferico nonché inquinamento ambientale per quanto attiene agli altri materiali componenti i medesimi; ritenuto con l’adozione puntuale della presente ordinanza di agevolare le attività commerciali nella programmazione dell’approvvigionamento dei materiali pirotecnici, privilegiando quelle tipologie non esplodenti; ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa “CE”, nonché espressamente il divieto di vendita di articoli pirotecnici ai minorenni; Vista la necessità di adottare un provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e di tutelare la quiete pubblica nell’ambito del centro storico cittadino nel quale si trovano le scuole elementari, diversi asili infantili, la Chiesa Parrocchiale, il Castello Sforzesco ed il Palazzo Municipale; nonché la necessaria quiete in prossimità ed in corrispondenza delle strutture dell’Ospedale di San Rocco e delle strutture per anziani della casa Protetta e del Polifunzionale; Vista la particolare natura del territorio comunale e ritenuto, pertanto, di indicare il divieto a tutte le vie del centro storico cittadino ricomprese nel quadrilatero formato dai viali: L. da Vinci, B. Quagliotti, Dante, Cavour, T. Orelli, dalle vie: Garibaldi, Mazzini, IV Novembre e da piazza San Giuseppe. Nonché nelle vie XXV Aprile, Ticino, Cottolengo, per Turbigo e Falcone, nei cinquecento metri lineari precedenti e successivi alle strutture dell’Ospedale San Rocco ed alle strutture della Casa Protetta e del Polifunzionale; Visto l’art. 703 del Codice Penale; Visto l’art. 57 del T.U.L.P.S.; preso atto che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Novara, conformemente al disposto del succitato art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; visto l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; ordina l’inibizione assoluta dell’uso ed il gettito di qualsivoglia tipologia di materiale esplodente in aree pubbliche e sulle pubbliche vie del centro storico cittadino ricomprese nel quadrilatero formato dai viali: L. da Vinci, B. Quagliotti, Dante, Cavour, T. Orelli, dalle vie: Garibaldi, Mazzini, IV Novembre e da piazza San Giuseppe. Nonché nelle vie XXV Aprile, Ticino, Cottolengo, per Turbigo e Falcone, nei cinquecento metri lineari precedenti e successivi alle strutture dell’Ospedale San Rocco ed alle strutture della Casa Protetta e del Polifunzionale in occasione dei festeggiamenti per il capodanno 2017 nei giorni 30 – 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi. Dispone che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale; che sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Signor Questore della provincia di Novara, al Comando Stazione Carabinieri di Galliate, per il controllo dell’osservanza del provvedimento, nonché al Sig. Prefetto di Novara ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nei modi di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii. Codice del processo amministrativo oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/71".