Trecate - È stato un Giudice di Pace dell'ufficio di Frosinone ad accogliere un ricorso di un cittadino multato per aver violato il divieto di spostamento imposto dalle autorità, durante il periodo del lockdown, nella fase iniziale dell'emergenza Coronavirus in Italia. Il Giudice ha posto tre motivazioni alla base della sua sentenza:
a) Non è stato rispettato in primo luogo l’art. 7 del Codice della Protezione Civile, che qualifica come ‘eventi emergenziali’ solo ed esclusivamente quelli legati a eventi calamitosi emergenziali (come terremoti, frane, inondazioni e simili) e non quelli di natura sanitaria;
b) in base alla Costituzione del nostro Paese, il Governo centrale può esercitare poteri peculiari solo in stato di guerra, pertanto la dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri ad inizio 2020 è da ritenersi illegittima, in quanto esercitata in assenza di una legittimazione legale o costituzionale;
c) premessa l’illegittimità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (i famosi Dpcm) iniziale, che non è un atto di alta amministrazione e non un atto legislativo, ne consegue l’illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, emanati nei mesi successivi.
Il Giudice di Pace in questione ha inoltre evidenziato come il lockdown costituisse a suo giudizio una forte limitazione della libertà di movimento dei cittadini. Un simile divieto, di carattere così ampio e generalizzato, ha sostanzialmente imposto obblighi di permanenza domiciliare che vanno inquadrati come misure sanzionatorie di restrizione della libertà personale, così come previsto dall’ordinamento penale. Secondo la ricostruzione del Giudice di Pace la misura è quindi anticostituzionale, perché le misure restrittive personali possono essere imposte solo su atto motivato del Giudice e non dal Governo, così rifacendosi all’art. 3 della Costituzione. Poiché dunque – conclude il Giudice di Pace – l’obbligo è stato imposto da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un atto amministrativo, non può che procedersi alla sua disapplicazione in quanto illegittimo, con annullamento del verbale opposto e disapplicazione delle sanzioni inferte.
Dott. Vincenzo Guarino