Novara - L’Accordo è volto a sostenere le PMI in bonis, ma che presentino una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica. Più in dettaglio, possono beneficiare delle misure previste dall’Accordo le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, che al momento della presentazione della domanda:
- non abbiano posizioni classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate o operazioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso;
- abbiano una temporanea tensione finanziaria che si desume da alcuni indicatori quali, ad esempio, calo del fatturato, riduzione del rapporto MOL/fatturato, incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale;
- si impegnano a fornire elementi che evidenziano prospettive di continuità aziendale o di sviluppo (es. portafoglio ordini).
Le operazioni oggetto dell’Accordo sono:
· Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitaledei mutui e delle operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare).
Come nei precedenti accordi, tali operazioni si realizzano a tasso invariato rispetto all’originario e senza garanzie aggiuntive. Sono ammessi alla sospensione anche i mutui già sospesi con l’Avviso comune del 2009 e relativi rinnovi (proroga dell’Avviso comune e Accordo credito del 2011). Inoltre, secondo con quanto richiesto da ANCE, sono ammesse anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, assimilabili ai mutui.
In linea con i precedenti accordi, sono ammessi alla richiesta di sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico qualora l’ente erogante abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione;
· Allungamento della durata dei mutui per un periodo pari al 100% della durata residua, ma in ogni caso non oltre 3 anni per i mutui chirografari e 4 per quelli ipotecari (nel precedente Accordo i termini massimi erano rispettivamente 2 e 3 anni). Per la realizzazione di tali operazioni la banca potrà valutare eventuali modifiche del tasso di interesse. In caso di incremento del tasso, la variazione non potrà comunque superare l’aumento del costo di raccolta della banca, rispetto a quello sostenuto al momento dell’erogazione del finanziamento, e di norma non potrà essere superiore a 200 punti base. In presenza di garanzie aggiuntive le banche potranno ridurre o annullare l’incremento di tasso. Inoltre, l’operazione sarà effettuata a tasso invariato nel caso in cui l’impresa richiedente avvii entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione. È esclusa la possibilità di allungare mutui che abbiano già beneficiato dell’allungamento. È, invece, possibile allungare mutui già sospesi;
· allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per esigenze di cassa derivanti dalle operazioni di anticipazione bancaria di crediti certi ed esigibili e rimasti insoluti.
Tali operazioni saranno realizzate al tasso originario;
· finanziamenti collegati a operazioni di ricapitalizzazione delle imprese: le banche si impegnano a concedere alle PMI finanziamenti proporzionali ad aumenti di mezzi propri realizzati dall’impresa. Sono ammesse a tale operazione anche le PMI in bonis che non presentino tensioni finanziarie.
L’Accordo prevede, inoltre:
· l’impegno delle banche a non ridurre i fidi in essere alle imprese ammesse alle operazioni dell’Accordo qualora queste mantengano prospettive di continuità aziendale;
· la proroga al 30 giugno 2014 dei Protocolli “Investimenti” e “Smobilizzo Crediti PA”.
Vengono, infine, individuati una serie di temi strategici di interesse comune in relazione ai quali si concorda di definire nuovi e specifici accordi ovvero di avanzare proposte al Governo. Si tratta in particolare di:
· attenuare gli effetti di Basilea III;
· assicurare un’omogeneizzazione europea delle regole sulla definizione dei crediti problematici;
· rafforzare il Fondo di Garanzia per le PMI e il ruolo dei confidi;
· accrescere le possibilità di finanziamento delle PMI attraverso provvista BEI, FEI e BCE;
· potenziare l’ACE, modificare il trattamento fiscale delle svalutazioni su crediti, migliorare il regime fiscale dell’ammortamento degli investimenti.
Le domande per l’attivazione degli strumenti previsti dall’Accordo potranno essere presentate dalle imprese fino al 30 giugno 2014. Sarà possibile richiedere l’allungamento dei mutui che a tale data siano ancora sospesi fino al 31 dicembre 2014. Inoltre, nell’attesa della piena operatività del nuovo Accordo, le imprese potranno continuare a beneficiare fino al 30 settembre 2013 delle misure previste dall’Accordo del 2012.