Trecate - (i.p.) Ha fatto molto scalpore la notizia della possibilità di recuperare fino al 110% della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica dei quali però ancora oggi giungono risposte da parte dell’Amministrazione finanziaria a dubbi operativi e applicativi. Facciamo quindi un po’ di chiarezza al fine soprattutto di chiarire che nulla è semplice e dato per “scontato”. Innazitutto il bonuspuò essere applicato alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Il beneficio è spalmato su 5 anni e da qui il primo scoglio: avere disponibilità di debito Irpef annuo sufficiente a coprire l’importo del bonus. Questione di non poco conto che ha portato e/o sta portando tanti soggetti a tentare di trasferire il credito alle imprese di ristrutturazione. E qui il secondo scoglio, ovvero la capacità finanziaria delle imprese di “assorbire” tale credito; ci si riferisce, in particolare, alla capacità di far fronte agli ordinari debiti mensili (pagamento stipendi, bollette, fornitori….) non ricevendo denaro dal proprietario di casa ma, appunto, un credito nei confronti dello Stato. Ciò porta ad un ulteriore scoglio, ovvero riuscire ad ottenere una anticipazione bancaria per avere le finanze necessarie a sostenere l’intera operazione e ad un costo (tasso di interesse) accettabile. Inoltre, per consentire questi trasferimenti sono necessarie delle certificazioni tecniche (da avere ancor prima di inizio dei lavori per verificarne la fattibilità) e asseverazioni (fino a querela di falso) da parte di tecnici e commercialisti preparati atte a dimostrarne la fattibilità e veridicità di spesa. Fatta questa premessa, entrano nel dettaglio della normativa, il bonus spetta alle persone fisiche (su di un massimo 2 unità immobiliari), ai condomini e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle Onlus, alle associazioni sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati a solo immobili adibiti a spogliatoi). Gli interventi che permettono tale detrazione, si distinguono in 2 tipologie: a) interventi trainanti o principali; b) interventi trainati o secondari. Questi ultimi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%). Gli interventi trainanti (punto a) sono così classificati: 1) cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, nella spesa massima, a seconda dei casi da 30 a 50 mila euro; 2) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microgenerazione. Tali interventi, a seconda dei casi, possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita da 15 a 30 mila euro; 3) interventi sisma-bonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, (spesa massima di 96.000 euro). In abbinamento a questi, è possibile eseguire una serie di interventi secondari (trainati di cui al precedente punto b) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ulteriore scoglio) o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare, si tratta di: 1) tutti gli interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus… infissi…) - tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2; 2) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica – tutte le tipologie di interventi trainanti di cui sopra; 3) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, spesa massima: 3.000 euro - tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2. L’ottenimento dell’agevolazione non è quindi è semplice ma neppure impossibile: si tratterà di affidarsi a personale esperto per analizzare preventivamente fattibilità, obiettivi e risorse necessarie.
dottor Robert Braga