Borgomanero - Riceviamo e pubblichiamo dall'on. Franca Biondelli: "Lo scorso 27 luglio ho partecipato alla ‘Notte bianca dei giovani agricoltori’ a Borgomanero. Fra i presenti cito la presidente interprovinciale dell’Agia Elena Zanetta e Lella Bassignana Vice Presidente nazionale dell’Osservatorio per l’Imprenditorialità giovanile in Agricoltura. Durante quell’incontro è nato un confronto ricco di contenuti. Ho portato le istanze del territorio a Roma, alla Camera, dove mi sono confrontata con colleghi della Commissione Agricoltura. Ho presentato quindi una proposta di legge che affronta diverse tematiche importanti per i giovani di questo settore quali: agevolazioni tributarie in favore dei giovani agricoltori; cumulabilità degli incentivi per impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici; sviluppo di imprese agricole giovanili esistenti; assegnazione di capitale fondiario in favore dei giovani per l’avvio di imprese agricole".
A seguire il testo della Pdl.
Interventi per favorire l’insediamento dei giovani in agricoltura: Onorevoli Colleghi. – L’agricoltura italiana sta attraversando un periodo non facile a causa della forte competizione di paesi che presentano costi di produzione notevolmente inferiori talora ben oltre il limite del dumping.E’ del tutto evidente che il nostro Paese potra` continuare ad avere un’importante agricoltura (attualmente siamo i primi dell’Europa a 27 per valore aggiunto) solo se il persistente processo di ristrutturazione potra` giovarsi dell’apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani e normalmente piu` predisposti all’innovazione. Ia presente pdl non ha certo l’ambizione di risolvere tutte le problematicita` che nell’insieme costituiscono un ostacolo all’insediamento ed allo sviluppo dell’imprenditorialita` giovanile in agricoltura: un dispositivo legislativo a tal fine indirizzato in prospettiva di sufficiente sistematicita` dovrebbe fatalmente ricorrere a strumenti oggi purtroppo non compatibili con la grave situazione della finanza pubblica Ci limitiamo pertanto ad alcuni elementi di dettaglio che, in ogni caso, ci pare possano risultare giovevoli nella direzione auspicata. (Articolo 1) – Preliminarmente va detto che la normativa sul diritto di prelazione in caso di trasferimento di terreno agricolo a titolo oneroso (articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590) stabilisce che, in caso di alienazione di fondi agricoli il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti ha diritto di essere preferito rispetto ad altri acquirenti, purche´ sugli stessi non siano insediati mezzadri, affittuari o compartecipanti. Va richiamato inoltre l’articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1971, n. 228, secondo cui, nel caso di piu` soggetti confinanti, saranno valutati quali criteri preferenziali per l’esercizio del diritto di prelazione, la presenza come compartecipi, nelle rispettive imprese, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di eta` compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata di terreni, nonche´ il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Tale ultima disposizione si ritiene di non facile lettura e non perfettamente chiara, ingenerando confusione nell’individuazione dei criteri e dei soggetti cui il legislatore assegna il diritto di prelazione. In tale contesto la presente proposta legislativa consentirebbe di rendere piu` chiaro il disposto normativo, disponendo che i giovani, organizzati anche in forma societaria, debbano essere preferiti, in caso di pluralita` di confinanti aventi diritto, rispetto ad altri confinanti. (Articolo 2) – Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo delle imprese agricole condotte da giovani, si propongono alcune modifiche alle norme che regolamentano la connessione ed il mantenimento delle agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori, con particolare riguardo alle forme societarie dagli stessi costituite. Peraltro si evidenzia che lo sviluppo della forma societaria in agricoltura costituisce uno degli obiettivi contenuti nei principi e criteri direttivi della legge di delega 7 marzo 2003, n. 38, sul processo di modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, dell’agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste. (Articolo 3) – Conformemente a quanto previsto dalla PAC, che ha individuato l’energia da fonti rinnovabili tra le nuove sfide per il 2013, ed analogamente a quanto gia` previsto per impianto a biomasse e biogas, si ritiene opportuno prevedere, nel caso di impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici di proprieta` di aziende agricole condotte da giovani agricoltori, la cumulabilita` degli incentivi sulla produzione elettrica con quelli sull’investimento. Si propone, in particolare, di prevedere la cumulabilita` della tariffa in conto energia di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010 con altri incentivi pubblici in conto capitale o conto interesse finalizzati alla realizzazione dell’impianto, indipendentemente dalla potenza e dalla specifica tipologia di impianto. Analogamente, si propone di estendere la cumulabilita` con altri incentivi pubblici alle tariffe omnicomprensive relative alla produzione elettrica da impianti eolici ed impianti idroelettrici introdotte dalla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. (Articolo 4) – Tale proposta e` finalizzata a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, estendendo la possibilita` di concedere le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche ai giovani imprenditori agricoli in attivita`. Attualmente, infatti, la norma limita la concessione delle agevolazioni ai soli soggetti che subentrano nell’attivita` agricola. Con la lettera a) si propone pertanto di ampliare l’ambito soggettivo dell’intervento e si modifica di conseguenza anche il comma 2-bis del citato decreto n. 185 del 2000 (lettera b). Con la lettera c), invece, si propone la soppressione dei commi 2 e 3 in quanto superati con le modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 2-quater dell’articolo 2, decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosı` come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201. Si sottolinea che la norma proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. (Articolo 5) – Con tale proposta si intendono ampliare l’offerta e le modalita` di accesso al mercato fondiario da parte dei giovani imprenditori agricoli. Oltre all’attuale ipotesi di concessione in affitto dei beni liberi di proprieta` dello Stato aventi destinazione agricola e non utilizzabili per altri fini istituzionali, la norma prevede che tali beni possano formare oggetto delle operazioni fondiarie di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Si tratta di operazioni di acquisto o ampliamento di aziende realizzate per il tramite dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, organismo fondiario nazionale, rivolte a: a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di IAP o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attivita` agricola professionale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall’operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi; c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarita` di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell’articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203. A tali operazioni vengono estese le agevolazioni fiscali e le misure disposte del Titolo I Capo III del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore della nuova imprenditorialita` in agricoltura, previste rispettivamente dai commi 3 e 4 del vigente articolo 4-quinquies per le ipotesi di affitto. Con la nuova formulazione del comma 6 si intende invece estendere a tutte le amministrazioni pubbliche, cosı` come definite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilita` di disporre dei propri beni aventi destinazione agricola con le modalita` definite dall’articolo in questione (affitto/operazioni fondiarie), allargando in tale modo l’offerta. Per semplificare il processo di dismissione di tali beni, e` stato infine reinserito l’articolo 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, abrogato dall’articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’articolo in questione consente il ricorso alla trattativa privata, semplificando, anche in deroga alle norme sulla contabilita`, la dismissione dei beni pubblici aventi destinazione agricola. Con l’articolo 6 si mira a spostare la decorrenza del termine per la realizzazione dell’investimento previsto dai giovani imprenditori agricoli (articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2004, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 235 del 6 ottobre 2004) dall’attuale data di determina, alla data di stipula della contrattualistica di cui all’articolo 18. Inoltre si intende eliminare la specifica dell’importo massimo ammissibile riguardo gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori, di cui all’articolo 8 del medesimo decreto ministeriale n. 250 del 2004, pari a 25.000 euro, quindi innalzare l’importo concedibile a titolo di aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori, adeguandolo alla normativa dell’Unione europea, rendendo disponibili maggiore risorse finanziarie alle aziende dei giovani imprenditori. Si sottolinea che la norma proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.