Novara - Il Decreto Legge n. 54/2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto dell’abitazione principale e relative pertinenze (unità immobiliari classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa. Sono esclusi dalla sospensione i titolari di abitazioni destinate ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali “di lusso” A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, etc.) e relative pertinenze; i titolari di abitazioni di lusso sono quindi tenuti a versare la rata di acconto dell’imposta dovuta. Il versamento della rata d’imposta in acconto è altresì sospeso per i titolari di:
• unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
• alloggi regolarmente assegnati dagli IACP
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
• fabbricati rurali
• terreni agricoli
La sospensione del versamento di cui sopra è PROVVISORIA. L’obbligo di pagamento della prima rata di acconto potrebbe essere solamente DIFFERITO al 16 SETTEMBRE 2013, per cui è NECESSARIO VERIFICARE nei primi giorni del mese di settembre se la rata di acconto per i proprietari che hanno beneficiato della sospensione del versamento di giugno DEBBA O NON DEBBA ESSERE VERSATA ENTRO IL 16 SETTEMBRE.
I soggetti diversi da quelli sopra indicati sono tenuti ad effettuare il versamento della rata di acconto entro il 17 giugno 2013.