Oleggio - Riceviamo e pubblichiamo da Massimiliano Ferrari, consigliere comunale di minoranza nel gruppo Uniti per Oleggio: "Il Comune di Oleggio rimedia un’altra sconfitta avanti il TAR Piemonte: quando si parla di cave – e, ancor più, di fenomeni di inquinamento che interessano i siti coltivati – non è ammissibile una tale superficialità: sbagliare per ben due volte un piano di caratterizzazione dovrebbe condurre qualcuno a trarre le dovute e dovute conseguenze. La vicenda è (purtroppo) già nota: riguarda l’impianto di cava ubicato San Giovanni, Località S. Eustachio, su cui la società Colabeton Spa ha, in passato, svolto attività di cava e successivo riempimento. Nel 2015 le analisi avevano evidenziato superamenti dei valori limite di concentrazioni soglia di rischio (CSC) previsti dal Codice dell’Ambiente. Il Comune di Oleggio adottò un primo piano di caratterizzazione, che fu impugnato al TAR Piemonte dal proprietario (incolpevole) del sito, in quanto gravemente viziato. Con sentenza n. 727/2019 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7117/2020), i Giudici Amministrativi hanno dato ragione al privato, ravvisando nell’operato del Comune gravissimi vizi di legittimità. A seguito di dette pronunce il Comune di Oleggio è stato costretto ad adottare un nuovo piano di caratterizzazione: anche quest’ultimo è stato impugnato dal proprietario del sito. Ancora una volta, con sentenza n. 807 depositata in data odierna, il TAR Piemonte, ancora una volta, ha accolto il ricorso censurando l’illegittimità dell’operato del Comune, a danno del proprietario incolpevole del sito. In particolare, il TAR ha affermato che “L’approvazione di questo piano si pone in contrasto con gli obiettivi e la ratio dell’istituto, quali delineati dalle norme sopra richiamate: risalendo all’anno 2015, il piano non può invero fornire una ricostruzione completa dei fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali e una definizione attuale dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. Alcune delle specifiche doglianze sollevate dalla ricorrente palesano in modo evidente la non attualità e le carenze del piano di caratterizzazione (…). Sono, in particolare, fondate le seguenti contestazioni: - Erroneità dei volumi di riporti indicati nel piano di caratterizzazione. - Dimensioni del sito di cava superiori rispetto a quelle prese in considerazione dal piano di caratterizzazione. - Mancata considerazione nel piano di caratterizzazione della presenza dicumuli costituiti da fanghi di cartiera miscelati con terre e rocce da scavo. Il provvedimento impugnato è pertanto viziato per avere approvato un piano di caratterizzazione risalente a cinque anni prima e per le numerose incertezze del quadro istruttorio sopra evidenziate, vizi particolarmente rilevanti considerando la futura destinazione d’uso ad area ricreativa e parco pubblico, assegnata all’area”. A questo punto, è doveroso – da parte dell’Amministrazione – prendere una posizione ferma e precisa in merito a una vicenda che si trascina tristemente da sei anni a questa parte: le cave – e la loro gestione – riguarda anzitutto gli organi politici del Comune, che non possono ‘mettere la testa sotto la sabbia’ scaricando tutto sugli uffici".