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Fondo crediti dubbia esigibilità

Alcune considerazioni dell'assessore Daniela Monfroglio su un tema particolarmente 'caldo' a Galliate
Daniela Monfroglio

Galliate - Con un comunicato, puramente tecnico, l’Assessore al Bilancio del Comune di Galliate, Daniela Monfroglio, vuole illustrare quando è nato il famoso e discusso “fondo crediti di dubbia esigibilità”, spiegarne il funzionamento, illustrare la metodologia degli accertamenti ante 2014, anno di prima applicazione di detto fondo. "Non sarà una spiegazione di facile comprensione - afferma - perché molto tecnica, ma è corretto esporlo ai contribuenti. Inoltre l’assessore elenca tutte le attività svolte dall’ente negli anni per contrastare l’evasione e recuperare i crediti, dimostrando che l’attività è sempre stata svolta e mai nessun danno erariale è stato rilevato e/o provocato. Nessuna negligenza puo’ quindi essere attribuita, agli amministratori per errate scelte politiche e/o all’ufficio tributi per cattiva gestione delle pratiche. Il Comune di Galliate è un ente con un bilancio sano e trasparente, non ha mai avuto rilievi di non conformità, nè dal collegio dei revisori contabili, ne’ tantomeno dalla Corte dei Conti".

Cos'è e come funziona il famoso fondo crediti di dubbia esibilitò? "Dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono chiamati ad adottare la nuova contabilità armonizzata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità (che è un contenitore di posizioni debitorie e non un elenco di nomi), istituito con l’art. 46 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituisce uno degli strumenti previsti dalla norma per dare attuazione al nuovo sistema contabile. Esso assolve a una duplice funzione. Da una parte tutela l'ente dalle mancate riscossioni dei crediti maturati negli esercizi precedenti e mantenuti a bilancio sotto forma di residui attivi, dall’altra salvaguarda dai rischi di riscossione sui crediti che si andranno ad accertare nell'esercizio. Trova collocazione nella parte spesa del nuovo bilancio armonizzato nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità. La sua istituzione è obbligatoria. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è un fondo rischi e fa parte delle novità sostanziali del nuovo ordinamento contabile armonizzato degli enti locali. Lo scopo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è quello di sterilizzare una parte delle entrate correnti ritenute di dubbia esigibilità, al fine di non permettere l’utilizzo di tali risorse per il finanziamento effettivo delle spese. Tutto ciò discende anche dal fatto che nel nuovo ordinamento contabile le entrate devono essere accertate nel loro ammontare integrale (§ 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011): “Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..” E ’stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti dubbi che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Una volta calcolata la percentuale media di riscossione del quinquennio di riferimento e il conseguente complemento a 100, lo stanziamento per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, viene calcolato applicando allo stanziamento dell’entrata di dubbia e difficile esigibilità del bilancio di previsione il complemento a 100 elaborato per la singola entrata stessa".

Ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (modificato dall’articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’articolo 1, comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) la quota minima di stanziamento per l’accantonamento nel bilancio di previsione, si è modificata negli anni secondo il seguente schema:

Anno di bilancio 2014 870.555 euro - percentuale di accantonamento 2014 50,00%, 2015 75,00% e 2016 100,00%

Anno di bilancio 2015 1.569.745 - percentuale di accantonamento 2015 55,00%, 2016 55,00% e 2017 70,00%

Anno di bilancio 2016 1.894.413 - percentuale di accantonamento 2016 55,00%, 2017 70,00% e 2018 85,00%

Anno di bilancio 2017 2.420.347 - percentuale di accantonamento 2017 70,00%, 2018 75,00% e 2019 85,00%

Anno di bilancio 2018 2.655.403 - percentuale di accantonamento 2018 75,00%, 2019 85,00% e 2020 95,00%

Anno di bilancio 2019 non ancora disponibile - percentuale di accantonamento 2019 85,00%, 2020 95,00% e 2021 100,00%.

"Durante l’esercizio finanziario - prosegue Monfroglio - viene verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato: a) nel bilancio in sede di assestamento; b) nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità".

Infine alcuni dati e curiosità.

Attività di accertamento 2009-2018 IMU/ICI-TASI-TARI, emessi 3.164 accertamenti; ogni anno vengono regolarmente emessi gli avvisi di accertamento.

Elenco attività di riscossione coattiva per il Comune di Galliate: fino all’anno 2011, da Equitalia, in forza della convenzione fino ad allora vigente. Nell’anno 2012 è stato affidato un servizio di supporto alla società Servizi Locali S.p.a. che ha analizzato tutto il database dell’ente, creato un sistema digitale parlante con Camera di Commercio e Anagrafe. Nel 2014 le ingiunzioni tributarie sono state gestite tramite il Tribunale di Novara. Nel 2015 è stato anche affidato un incarico ad un legale di fiducia, per il recupero coattivo di un numero limitato di posizioni debitorie con priorità a quelle di importo più elevato. Nel 2017 stato stabilito il ricorso alla Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel 2019 si è anche potenziato il servizio affidando a Siscom le posizioni.

Tari, come funzionava prima del 2014? Relativamente agli anni prima del 2014 (anno di introduzione dei principi contabili armonizzati) il fondo crediti dubbi non esisteva, per cui non c'era un accantonamento. Gli accertamenti venivano mantenuti per cinque anni. Dopo i 5 anni le cancellazioni dalla contabilità finanziaria confluivano nello stato patrimoniale fino alla completa cancellazione per prescrizione e/o inesigibilità.