Trecate - Ultime notizie sull'Imu e sullo sconto del 50% previsto per gli alloggi concessi in comodato d'uso. Una circolare ministeriale, diffusa nelle ultime ore, ha apportato alcune modifiche alla normativa, di cui avevamo dato notizia nell'edizione odierna di Trecate Informa. La formulazione vigente, risulta pertanto la seguente. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una riduzione fiscale della base imponibile IMU (nella misura del 50%) per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito. L’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non è, pertanto, assimilabile all’abitazione principale. Per poter usufruire di tale beneficio fiscale i requisiti richiesti sono i seguenti:
gli immobili concessi in comodato non devono essere accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia non devono rientrare tra gli immobili di lusso;
gli immobili devono essere concessi in comodato esclusivamente a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori);
il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate (non vale nessuna scrittura privata o altra forma /dichiarazione di concessione in comodato);
il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato;
il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione di quello posseduto e adibito ad abitazione principale nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato;
il comodatario deve usare l’immobile in comodato come sua abitazione principale; deve avere quindi la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato;
la presenza del requisito del comodato registrato deve essere attestata mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017
Possesso di un solo immobile in Italia: il Mef ritiene che la norma debba intendersi riferita all'immobile a uso abitativo; il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità, quindi, di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno risulti essere abitazione principale del proprietario.
Esempi di casi di non applicabilità della riduzione dell’imponibile IMU del 50%:
se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione;
se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione;
se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione;
se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione;
se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione.
Registrazione del contratto: l’imposta di registro per la registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito presso l’Agenzia delle Entrate è di euro 200. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data di stipula dell’atto.
Un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se, dalla data di stipula del contratto, il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo
Esempi di contratto scritto e registrato:
contratto con data 1° gennaio e registrato il 20 gennaio: la riduzione vale dal 1° gennaio;
contratto con data 16 gennaio e registrazione entro il 5 febbraio: la riduzione parte sempre dal 1° gennaio;
contratto con data 20 gennaio e registrazione entro l'8 febbraio: la riduzione parte dal 1° febbraio.
L’interpretazione letterale degli adempimenti richiesti, pertanto, produce come conseguenza un obbligo immediato per i contribuenti: chi vuole ottenere il beneficio fiscale (riduzione del 50 % dell’imponibile IMU) deve predisporre e registrare il contratto di comodato d’uso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio ragioneria economato tributi del Comune Trecate, tel. 0321 776311.